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Decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2018, n. 39 · Decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2018, n. 39 — Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018». (18G00063)

Decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2018, n. 39 Art. 2Nuovi stipendi

Titolo I Forze di polizia a ordinamento civile

In KraftAmtlicher Text

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrale di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , come rideterminato dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 , e' fissato in euro 174,62 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: Qualifiche Parametri Incrementi mensili lordi Stipendi annui lordi (12 mensilita') Euro Euro Vice questore aggiunto / Commissario Capo coordinatore 150,00 24,00 26.193,00 Commissario Capo / Commissario Capo penitenziario 144,50 23,12 25.232,59 Commissario / Commissario penitenziario 139,00 22,24 24.272,18 Vice Commissario / Vice commissario penitenziario 133,25 21,32 23.268,12 Ispettore Superiore s.UPS sostituto commissario 139,00 22,24 24.272,18 Ispettore Superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica) 135,50 21,68 23.661,01 Ispettore Superiore s.UPS 133,00 21,28 23.224,46 Ispettore Capo 128,00 20,48 22.351,36 Ispettore 124,00 19,84 21.652,88 Vice Ispettore 120,75 19,32 21.085,37 Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica) 122,50 19,60 21.390,95 Sovrintendente Capo 120,25 19,24 20.998,06 Sovrintendente 116,25 18,60 20.299,58 Vice Sovrintendente 112,25 17,96 19.601,10 Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica) 113,50 18,16 19.819,37 Assistente Capo 111,50 17,84 19.470,13 Assistente 108,00 17,28 18.858,96 Agente scelto 104,50 16,72 18.247,79 Agente 101,25 16,20 17.680,28

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrale di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, e' fissato in euro 175,71 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: Qualifiche Parametri Incrementi mensili lordi Stipendi annui lordi (12 mensilita') Euro Euro Vice questore aggiunto e commissario coordinatore penitenziario 150,00 37,63 26.356,50 Commissario Capo e Commissario Capo penitenziario 144,50 36,25 25.390,10 Commissario e Commissario penitenziario 139,00 34,87 24.423,69 Vice Commissario e Vice Commissario penitenziario 133,25 33,42 23.413,36 Ispettore Superiore s.UPS sostituto commissario 139,00 34,87 24.423,69 Ispettore Superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica) 135,50 33,99 23.808,71 Ispettore Superiore s.UPS 133,00 33,36 23.369,43 Ispettore Capo 128,00 32,11 22.490,88 Ispettore 124,00 31,10 21.788,04 Vice Ispettore 120,75 30,29 21.216,98 Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica) 122,50 30,73 21.524,48 Sovrintendente Capo 120,25 30,16 21.129,13 Sovrintendente 116,25 29,16 20.426,29 Vice Sovrintendente 112,25 28,16 19.723,45 Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica) 113,50 28,47 19.943,09 Assistente Capo 111,50 27,97 19.591,67 Assistente 108,00 27,09 18.976,68 Agente scelto 104,50 26,21 18.361,70 Agente 101,25 25,40 17.790,64

3. A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo restando il valore del punto parametrale di cui al comma 2, il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, tenuto conto della scala parametrale, cosi' come modificata dall' articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: Qualifiche Parametri Incrementi mensili lordi Stipendi annui lordi (12 mensilita') Vice Questore aggiunto / Commissario Coordinatore penitenziario 154,00 38,63 27.059,34 Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario 150,50 37,75 26.444,36 Commissario/Commissario penitenziario 148,00 37,12 26.005,08 Vice Commissario / Vice commissario penitenziario 136,75 34,30 24.028,34 Sostituto Commissario "coordinatore" 148,00 37,12 26.005,08 Sostituto Commissario 143,50 36,00 25.214,39 Ispettore Superiore (con 8 anni) 140,00 35,12 24.599,40 Ispettore Superiore 137,50 34,49 24.160,13 Ispettore capo 133,50 33,49 23.457,29 Ispettore 131,00 32,86 23.018,01 Vice Ispettore 124,75 31,29 21.919,82 Sovrintendente Capo "coordinatore" 131,00 32,86 23.018,01 Sovrintendente Capo (con 4 anni nel grado) 125,75 31,54 22.095,53 Sovrintendente Capo 124,25 31,17 21.831,97 Sovrintendente 121,50 30,48 21.348,77 Vice Sovrintendente 116,75 29,28 20.514,14 Assistente Capo "coordinatore" 121,50 30,48 21.348,77 Assistente Capo (con 5 anni nel grado) 117,00 29,35 20.558,07 Assistente Capo 116,50 29,22 20.470,22 Assistente 112,00 28,09 19.679,52 Agente scelto 108,50 27,22 19.064,54 Agente 105,25 26,40 18.493,48

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrale di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , come rideterminato ai sensi del comma 2 del presente articolo, e' fissato in euro 178,05 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: Qualifiche Parametri Incrementi mensili lordi Stipendi annui lordi (12 mensilita') Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario 150,50 67,10 26.796,53 Commissario/Commissario penitenziario 148,00 65,98 26.351,40 Vice Commissario / Vice Commissario penitenziario 136,75 60,97 24.348,34 Sostituto Commissario "coordinatore" 148,00 65,98 26.351,40 Sostituto Commissario 143,50 63,98 25.550,18 Ispettore Superiore (con 8 anni nella qualifica) 140,00 62,42 24.927,00 Ispettore Superiore 137,50 61,30 24.481,88 Ispettore capo 133,50 59,52 23.769,68 Ispettore 131,00 58,40 23.324,55 Vice Ispettore 124,75 55,62 22.211,74 Sovrintendente Capo "coordinatore" 131,00 58,40 23.324,55 Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica) 125,75 56,06 22.389,79 Sovrintendente Capo 124,25 55,39 22.122,71 Sovrintendente 121,50 54,17 21.633,08 Vice Sovrintendente 116,75 52,05 20.787,34 Assistente Capo "coordinatore" 121,50 54,17 21.633,08 Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica) 117,00 52,16 20.831,85 Assistente Capo 116,50 51,94 20.742,83 Assistente 112,00 49,93 19.941,60 Agente scelto 108,50 48,37 19.318,43 Agente 105,25 46,92 18.739,76

5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai precedenti commi, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 , e successive modificazioni, e dell'applicazione dell' articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

6. I valori stipendiali di cui ai commi da 1 a comma 4 del presente articolo includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi degli articoli 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 , 1, comma 452 , della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017.

Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell' articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell' articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86 », come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 20110, n. 184. «Art. 2. Sistema dei parametri stipendiali 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali. 1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di cui al comma 1 e' sostituita dalla seguente. I relativi parametri stipendiali, correlati all'anzianita' nella qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017. Parte di provvedimento in formato grafico 1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1° ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e fino al 30 settembre 2017, e' attribuito il parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente. 1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con un'anzianita' di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, inferiore a tredici anni e' attribuito il parametro stipendiale 154,00. 2. I parametri correlati all'anzianita' nella qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale e' determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2. 4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro e' fissato in euro 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonche' alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresi' indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2. 5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro.». - Si riporta il testo dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184 , recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare - biennio economico 2008-2009»: «Art. 2. Nuovi stipendi 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dall' articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 , e' fissato in euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell' articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, stabilito dall' articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 , e' fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell' articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 , e successive modificazioni, e dell'applicazione dell' articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero. 4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2, assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell' articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 .». - Si riporta il testo dell'articolo 45, comma 1 del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 : «Art. 45. Disposizioni finali e finanziarie 1. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , e' sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto e i relativi parametri sono comunque attribuiti a decorrere dalla medesima data. Il contributo straordinario di cui all' articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , come prorogato dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, adottato ai sensi dell' articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , cessa di essere corrisposto alla data del 30 settembre 2017 e, al personale in servizio alla medesima data, e' corrisposto l'assegno lordo una tantum di cui alla tabella E. A decorrere dal 1° ottobre 2017 sono determinati i seguenti importi orari del compenso per lavoro straordinario: a) assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 5 anni di anzianita' di qualifica o grado: euro 11,59 feriale, 13,10 notturno o festivo, 15,11 notturno festivo; b) sovrintendente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 4 anni di anzianita' di qualifica o grado: euro 12,59 feriale, 14,23 notturno o festivo, 16,42 notturno festivo; c) sostituto commissario coordinatore e denominazioni e qualifiche corrispondenti: euro 14,83 feriale, 16,76 notturno o festivo, 19,35 notturno festivo. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017, ai vice questori aggiunti e gradi e qualifiche corrispondenti con anzianita' di ruolo inferiore a 13 anni e' attribuito il parametro stipendiale 154. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, abbia maturato una anzianita' di tredici anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale e riveste la qualifica di commissario capo, vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti, fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti con piu' di diciotto anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale, il compenso per lavoro straordinario continua ad essere corrisposto nelle seguenti misure orarie lorde: euro 24,20 feriale diurno; euro 27,35 feriale notturno o festivo diurno; euro 31,56 festivo notturno. (Omissis).». - Si riporta il testo dell' articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell' articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86 »: «Art. 3. Effetti del sistema dei parametri stipendiali 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennita' integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonche' gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5. (Omissis).». La legge 29 aprile 1976 n. 177 , recante «Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1976, n. 120. - Si riporta il testo dell' articolo 2, comma 10 della legge 8 agosto 1995, n. 335 , recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»: «Art. 2. Armonizzazione (Omissis). 10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15 , 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994 . (Omissis).». - Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 , recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)». «Art. 1. Ambito di applicazione e durata (Omissis). 3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995 .». - Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 452 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014)»: «Art. 1. (Omissis). 452. Per gli anni 2015-2018, l'indennita' di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell' articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e' quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell' articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , e successive modificazioni. (Omissis).». Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, recante «Ripartizione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Legge di bilancio 2017», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2017, n. 75.