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Decreto del presidente della repubblica 5 febbraio 2018, n. · Decreto del presidente della repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 — Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020. (18G00048)

Decreto del presidente della repubblica 5 febbraio 2018, n. Art. 13Spese non ammissibili

In KraftAmtlicher Text

1. Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, non sono ammissibili nel contesto dei Fondi SIE e fatte salve le previsioni dei regolamenti specifici di ciascun Fondo, i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonche' le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, dai regolamenti specifici di ciascun Fondo.

2. Non sono ammissibili nel contesto dei Fondi SIE i seguenti altri costi:

a) i deprezzamenti e le passivita';

b) gli interessi di mora;

c) le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

Note all'art. 13: - Per il riferimento al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, si rimanda alle note dell'articolo 1.