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Decreto del presidente della repubblica 20 dicembre 2017, n. · Decreto del presidente della repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 — Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. (18G00039)

Decreto del presidente della repubblica 20 dicembre 2017, n. Art. 9Etichetta elettronica - Attuazione dell'articolo 11 della direttiva 2014/90/UE

Capo II Marchio di conformita'

In KraftAmtlicher Text

1. Al fine di facilitare la vigilanza del mercato e prevenire la contraffazione di elementi specifici dell'equipaggiamento marittimo, identificati con atti delegati della Commissione europea, i fabbricanti possono utilizzare una etichetta elettronica di forma adeguata e affidabile, in sostituzione o integrazione della marcatura di conformita' di cui all'articolo 8.

2. Entro tre anni dalla data di adozione dei criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea in materia di progettazione, efficienza, apposizione e uso dell'etichetta elettronica, la marcatura di conformita' puo' essere integrata dall'etichetta elettronica di cui al comma 1.

3. Entro cinque anni dalla data di adozione dei criteri tecnici di cui al comma 2, la marcatura di conformita' puo' essere sostituita dall'etichetta elettronica di cui al comma 1.

4. All'etichetta elettronica si applicano le disposizioni dettate per la marcatura di conformita' di cui all'articolo 8, in quanto compatibili.