Decreto del presidente della repubblica 20 dicembre 2017, n. Art. 3Definizioni - Attuazione dell'articolo 2 della direttiva 2014/90/UE
Capo I Disposizioni generali
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) accreditamento: l'accreditamento di cui all'articolo 2, numero 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
b) amministrazione competente: 1) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativamente all'equipaggiamento marittimo prescritto dalla convenzione di cui alla lettera h), numero 2); 2) il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile relativamente all'equipaggiamento marittimo antincendio prescritto dalla convenzione di cui alla lettera h), numero 3); 3) il Ministero dello sviluppo economico relativamente all'equipaggiamento marittimo destinato alle apparecchiature di radiocomunicazione;
c) apparecchiature di radiocomunicazione: l'equipaggiamento marittimo richiesto ai sensi del capitolo IV della convenzione internazionale di cui alla lettera h), numero 3), e apparecchi radio telefonici ricetrasmittenti VHF per mezzi di salvataggio richiesti dalla regola III/6.2.1 e apparati AIS di cui alla regola V/19 della medesima convenzione;
d) autorita' di notifica: il Ministero dello sviluppo economico;
e) autorita' di vigilanza del mercato: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo;
f) autorita' marittima: gli uffici marittimi in conformita' alle attribuzioni loro conferite dall' articolo 17 del codice della navigazione , retti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto. Per le navi che scalano porti esteri, gli uffici marittimi di iscrizione delle stesse;
g) certificati di sicurezza: i certificati rilasciati alle navi secondo le convenzioni internazionali;
h) convenzioni internazionali: le convenzioni di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori, che sono entrate in vigore e che fissano requisiti specifici per l'approvazione, da parte dello Stato di bandiera, dell'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi: 1) la Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 (COLREG) per prevenire gli abbordi in mare, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085 ; 2) la Convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 , entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983; 3) la Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313 ;
i) dichiarazione di tipo approvato nazionale: la dichiarazione con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - riconosce la conformita' dell'equipaggiamento marittimo sulle navi mercantili nel caso di un equipaggiamento marittimo non previsto dagli atti di esecuzione della Commissione europea;
l) dichiarazione UE di conformita': la dichiarazione rilasciata dal fabbricante in conformita' all'articolo 18 del presente decreto;
m) distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato l'equipaggiamento marittimo;
n) equipaggiamento marittimo: l'equipaggiamento che rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
o) fabbricante: una persona fisica o giuridica che produce equipaggiamento marittimo oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
p) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di equipaggiamento marittimo sul mercato dell'Unione europea;
q) importatore: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione europea equipaggiamento marittimo proveniente da un paese terzo;
r) marcatura di conformita': il simbolo di cui all'articolo 8 o l'etichetta elettronica nei casi previsti dall'articolo 9;
s) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di equipaggiamento marittimo sul mercato dell'Unione europea nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
t) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
u) nave nazionale: una nave iscritta nelle matricole o nei registri dell'autorita' marittima e che rientra nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, escluse le navi da guerra;
v) nave UE: una nave battente bandiera di uno Stato membro e che rientra nell'ambito di applicazione delle convenzioni internazionali, escluse le navi da guerra;
z) normativa europea di armonizzazione: la normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazioni dei prodotti;
aa) norme di prova: le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo previste da: 1) Organizzazione marittima internazionale (IMO); 2) Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO); 3) Commissione elettrotecnica internazionale (CEI); 4) Comitato europeo di normalizzazione (CEN); 5) Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec); 6) Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU); 7) Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI); 8) Commissione europea; 9) autorita' di regolamentazione riconosciute negli accordi di riconoscimento reciproco dei quali l'Unione e' parte contraente;
bb) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
cc) organismo di valutazione della conformita': un organismo che svolge l'attivita' di valutazione della conformita', fra cui taratura, prova, certificazione e ispezione;
dd) organismo nazionale di accreditamento: l'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008;
ee) organismo notificato: un organismo designato ai sensi dell'articolo 19;
ff) organismo riconosciuto: un organismo riconosciuto o affidato, ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 ;
gg) prodotto: un elemento dell'equipaggiamento marittimo;
hh) rappresentante autorizzato: un soggetto stabilito nell'Unione europea che ha ricevuto in relazione a determinate attivita' un mandato con rappresentanza da parte di un fabbricante;
ii) richiamo: un provvedimento volto a ottenere la restituzione dell'equipaggiamento marittimo che e' gia' stato installato a bordo di navi UE o acquistato con l'intenzione di installarlo a bordo delle medesime navi;
ll) ritiro: una misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di equipaggiamento marittimo presente nella catena di fornitura;
mm) specificazione tecnica: un documento che prescrive i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti da un prodotto;
nn) strumenti internazionali: le convenzioni internazionali in materia di sicurezza della navigazione, le risoluzioni e le circolari dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) nonche' le norme di prova;
oo) valutazione della conformita': il processo compiuto dagli organismi notificati, finalizzato a dimostrare che l'equipaggiamento marittimo e' conforme ai requisiti del presente decreto;
pp) vigilanza del mercato: le attivita' di cui all'articolo 2, punto 17), del regolamento (CE) n. 765/2008.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 765/2008 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi della legge 27 dicembre 1977, n. 1085 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi della legge 29 settembre 1980, n. 662 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi della legge 23 maggio 1980, n. 313 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 si veda nelle note alle premesse.