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Decreto del presidente della repubblica 20 dicembre 2017, n. · Decreto del presidente della repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 — Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. (18G00039)

Decreto del presidente della repubblica 20 dicembre 2017, n. Art. 22Domanda e procedura di notifica - Attuazione dell'allegato IV della direttiva 2014/90/UE

Capo IV Valutazione della conformita' e notifica degli organismi di valutazione della conformita'

In KraftAmtlicher Text

1. L'organismo di valutazione della conformita' stabilito nel territorio nazionale presenta domanda di autorizzazione e di notifica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che la trasmette immediatamente al Ministero dello sviluppo economico.

2. La domanda di cui al comma 1 e' corredata da una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del modulo o dei moduli di valutazione della conformita' e dell'equipaggiamento marittimo per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonche' delle prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della conformita' dell'organismo ai requisiti di cui all'articolo 20.

3. Nel caso in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, decidano che la valutazione e il controllo di cui all'articolo 19, comma 2, sono eseguiti dall'organismo nazionale di accreditamento, in sostituzione delle prove documentali di cui al comma 2, l'organismo allega alla domanda di cui al comma 1, un certificato di accreditamento rilasciato dallo stesso che attesta che l'organismo e' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 20.