Decreto del presidente della repubblica 20 dicembre 2017, n. Art. 13Rappresentanti autorizzati - Attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2014/90/UE
Capo III Obblighi degli operatori economici
1. I fabbricanti che non hanno sede nel territorio di almeno uno Stato membro nominano, mediante mandato scritto, un proprio rappresentante autorizzato per l'Unione europea e indicano il suo nominativo e l'indirizzo al quale puo' essere contattato.
2. Sono in ogni caso esclusi dal mandato conferito al rappresentante autorizzato gli obblighi di cui all'articolo 12, comma 1, e l'elaborazione della documentazione tecnica.
3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato almeno:
a) di mantenere a disposizione dell'autorita' di vigilanza del mercato la dichiarazione UE di conformita' di cui all'articolo 17 e la documentazione tecnica per dieci anni dalla data di apposizione della marcatura di conformita' e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo interessato;
b) di fornire, a seguito di una richiesta motivata dell'autorita' di vigilanza del mercato, tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformita' del prodotto;
c) di cooperare con l'autorita' di vigilanza del mercato, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato.