Decreto del presidente della repubblica 23 agosto 2017, n. 1 Art. 9Abrogazioni
1. Fermo restando quanto gia' previsto dall' articolo 1, comma 164, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , sono conseguentemente abrogati i decreti del Ministro delle comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225 , e 5 novembre 2004, n. 292 .
Note all'art. 9: - Si riporta il testo del commi 164 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015 n. 302 - Suppl. Ordinario n. 70: «164. Con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 163, sono abrogate le disposizioni vigenti relative alle provvidenze in favore delle emittenti radiofoniche e televisive operanti in ambito locale, e in particolare le seguenti: a) articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ; b) articolo 145, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ; c) articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ; d) articolo 4, comma 190, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ; e) articolo 1, comma 1247, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .». Il decreto del Ministro delle comunicazioni 1 ottobre 2002, n. 225 (Regolamento recante modalita' e criteri di attribuzione del contributo previsto dall' articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , per le emittenti radiofoniche locali), abrogato dal presente regolamento, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2002, n. 242. Il decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292 (Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall' articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , e successive modifiche e integrazioni.), abrogato dal presente regolamento, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 2004, n. 285.