Decreto del presidente della repubblica 20 luglio 2017, n. 1 Art. 2Disposizioni finali e transitorie
1. Al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255 e 256 al Titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 , e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti sigle di individuazione delle province:
a) «Carbonia-Iglesias CI»;
b) «Medio Campidano VS»;
c) «Ogliastra OG»;
d) «Olbia-Tempio OT».
2. I veicoli dotati di targhe di immatricolazione con le sigle delle province, di cui al comma 1, possono continuare a circolare fino a una nuova immatricolazione o fino alla cessazione dalla circolazione.
Note all'art. 2: - Per il testo del comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255-256 al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 , come modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.