Decreto del presidente della repubblica 9 maggio 2016, n. 10 Art. 2
Promozione e coordinamento delle attivita' di misurazione e valutazione della performance
1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito «Dipartimento») promuove e coordina le attivita' di valutazione e misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche in conformita' con i seguenti criteri:
a) ridurre gli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche;
b) promuovere la progressiva integrazione del ciclo della performance e del ciclo di programmazione economico finanziaria;
c) supportare l'uso di indicatori nei processi di misurazione e valutazione;
d) garantire l'accessibilita' e la comparabilita' dei sistemi di misurazione;
e) introdurre progressivamente elementi di valutazione anche su un orizzonte temporale pluriennale e promuovere il progressivo avvicinamento dei sistemi di misurazione per amministrazioni operanti nei medesimi settori;
f) differenziare i requisiti relativi al ciclo della performance in ragione della dimensione, del tipo di amministrazione e della natura delle attivita' delle diverse amministrazioni ed introdurre regimi semplificati;
g) migliorare il raccordo tra ciclo della performance e il sistema dei controlli interni, incluso il controllo di gestione, e gli indirizzi espressi dall'Autorita' nazionale anticorruzione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;
h) accrescere l'indipendenza della valutazione della performance.