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Decreto del presidente della repubblica 7 aprile 2016, n. 87 · Decreto del presidente della repubblica 7 aprile 2016, n. 87 — Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009. (16G00091)

Decreto del presidente della repubblica 7 aprile 2016, n. 87 Art. 8Laboratorio centrale

Sezione III Modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati raccolti nella banca dati e nel laboratorio centrale

In KraftAmtlicher Text

1. Il trattamento dei dati raccolti nel Laboratorio centrale e' consentito agli operatori di polizia giudiziaria in servizio presso il Laboratorio centrale stesso, specificatamente abilitati e designati incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi dell' articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e successive modificazioni, esclusivamente per finalita' di applicazione del presente regolamento, previa autorizzazione dell'Autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 12, comma 2, delle legge. Al predetto personale e' vietato l'accesso al sistema AFIS.

Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , si veda nelle note all'art. 3. - Per il testo dell'art. 12 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85 , si veda nelle note all'art. 1.