Decreto del presidente della repubblica 7 aprile 2016, n. 87 Art. 11Punto di contatto nazionale
Capo III Disposizioni per la consultazione automatizzata della banca dati per finalità di cooperazione transfrontaliera Sezione I Scambio di informazioni per finalità di cooperazione transfrontaliera
1. Il punto di contatto nazionale per lo scambio dati per le finalita' di collaborazione internazionale di polizia e' individuato nel Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, il punto di contatto nazionale si avvale della collaborazione della banca dati.