Decreto del presidente della repubblica 6 maggio 2015, n. 10 Art. 2
Oggetto e finalita'
1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva e attuativa dell' articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare , recante disposizioni in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.
2. Ai sensi del citato articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare , alle attivita' di cui al presente regolamento si applicano i principi, le norme e le procedure di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 , e successive modificazioni, ivi comprese le procedure attinenti alle trattative, ai controlli e al monitoraggio. Restano altresi' fermi gli obblighi previsti dalla legge n. 185 del 1990 per le imprese iscritte nel registro nazionale di cui all' articolo 44 del codice dell'ordinamento militare , nonche' le competenze dell'autorita' nazionale di cui all' articolo 7-bis della legge n. 185 del 1990 .
Note all'art. 2: - Per il testo dell'articolo. 537-ter del codice dell'ordinamento militare , si veda nelle note alle premesse. - Per la legge 9 luglio 1990, n. 185 , si veda nelle note alle premesse. - Per il testo l' articolo 44 del codice dell'ordinamento militare , si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 7-bis, comma 1, della citata legge 9 luglio 1990, n. 185 : «Art. 7-bis (Ministero degli affari esteri - Unita' per le autorizzazioni dei materiali d'armamento - UAMA) - 1. L'Unita' per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri e' individuata quale autorita' nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia di cui alla presente legge. L'UAMA e' diretta da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario nominato dal Ministro degli affari esteri. L'UAMA si avvale anche di personale di altre Amministrazioni, tra cui, in particolare, personale militare appartenente al Ministero della difesa, distaccato al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 30. 1- bis. (Omissis).».