Decreto del presidente della repubblica 19 gennaio 2015, n. Art. 3Disposizioni finanziarie
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.