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Decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2014, n. 1 · Decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2014, n. 103 — Regolamento recante disciplina dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana. (14G00115)

Decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2014, n. 1 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Modalita' di iscrizione

1. I funzionari presentano domanda di iscrizione nell'elenco compilando il modulo on line pubblicato all'indirizzo internet https://web.esteri.it/elencofunzionari.

2. Nella domanda i funzionari forniscono sotto la propria responsabilita':

a) nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, eventuale settore di specializzazione, indirizzo di posta elettronica;

b) informazioni sull'attuale impiego o sull'ultimo svolto alle dipendenze di organizzazioni internazionali: denominazione dell'organizzazione internazionale, sede di servizio, dipartimento/ufficio/direzione generale, incarico ricoperto, principali mansioni, grado rivestito, data di inizio ed eventuale data di fine servizio;

c) informazioni sugli impieghi, precedenti all'ultimo svolto, alle dipendenze di organizzazioni internazionali: denominazione dell'organizzazione internazionale, sede di servizio, dipartimento/ufficio/direzione generale, incarico ricoperto, principali mansioni, grado rivestito, data di inizio e fine servizio;

d) indicazioni dei titoli di studio posseduti, quali laurea, specializzazione, master, dottorato, abilitazione professionale e delle istituzioni che li abbiano rilasciati, nonche' data di rilascio;

e) indicazione delle lingue straniere conosciute e del livello di conoscenza posseduto, secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);

f) indicazione dei corsi di formazione frequentati e degli eventuali titoli conseguiti, con riferimento all'ente organizzatore, alla data di inizio fine del corso e all'eventuale titolo conseguito.

3. Alla domanda di iscrizione sono allegate:

a) la dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativamente al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento;

b) la copia di un documento di riconoscimento dell'interessato in corso di validita'.