IT · Decreto del presidente della repubblica 19 febbraio 2014, n.
Decreto del presidente della repubblica 19 febbraio 2014, n. 60 — Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. (14G00075)
Inhalt
- Titolo I Disposizioni generali
- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Composizione e funzionamento dei Comitati
- Art. 3 Uffici di supporto ai Comitati
- Art. 4 Attribuzioni del Commissario
- Art. 5 Risorse finanziarie ed individuazione del capitolo di spesa
- Art. 6 Rapporto concessorio con Consap
- Art. 7 Accesso al Fondo in quota proporzionale
- Titolo II Procedimento di accesso al Fondo per il conseguimento dei benefici spettanti alle vittime dei reati di tipo mafioso
- Art. 8 Domanda di accesso al Fondo
- Art. 9 Istruttoria della domanda e termini del procedimento
- Art. 10 Contenuto e documentazione della domanda
- Art. 11 Sospensione del procedimento
- Art. 12 Deliberazione sulla domanda
- Art. 13 Comunicazione della decisione
- Art. 14 Revoca e riforma
- Art. 15 Casi particolari di revoca e riforma e di ripetizione delle somme
- Art. 16 Sospensione della ripetizione delle somme
- Titolo III Procedimento di accesso al Fondo per il conseguimento dei benefici spettanti alle vittime delle richieste estorsive e dell'usura
- Art. 17 Termine di presentazione della domanda
- Art. 18 Presentazione della domanda
- Art. 19 Contenuto e documentazione della domanda di elargizione
- Art. 20 Contenuto e documentazione della domanda di mutuo
- Art. 21 Istruttoria della domanda
- Art. 22 Accertamento sanitario
- Art. 23 Deliberazione sulla domanda
- Art. 24 Provvisionale
- Art. 25 Adozione del decreto
- Art. 26 Sospensione e revoca
- Art. 27 Limiti alla concessione dell'elargizione e del mutuo
- Titolo IV Tutela delle informazioni
- Art. 28 Riservatezza del procedimento
- Titolo V Disposizioni transitorie e finali
- Art. 29 Abrogazioni