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Decreto del presidente della repubblica 6 agosto 2013, n. 11 · Decreto del presidente della repubblica 6 agosto 2013, n. 115 — Regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (13G00157)

Decreto del presidente della repubblica 6 agosto 2013, n. 11 Art. 3Modifiche, abrogazioni

In KraftAmtlicher Text

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 :

a) al codice dell'ordinamento militare : 1) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), all'articolo 104, al comma 1, lettera a), il numero 6) e' soppresso; 2) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), all'articolo 116, al comma 1, la lettera e) e' soppressa;

b) al testo unico dell'ordinamento militare , sono apportate le seguenti modificazioni: 1) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), la rubrica dell'articolo 156 e' sostituita dalla seguente: «Centro di Selezione»; 2) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), all'articolo 156, il comma 1 e' abrogato; 3) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), all'articolo 156, al comma 3, le parole: «addestramento e formazione e di» sono soppresse; 4) a fare data dall'adozione dei decreti di soppressione del Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano e del Reggimento addestramento volontari «Ferrara» dell'Esercito italiano di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), all'articolo 277, al comma 1, le lettere c) e d) sono soppresse; 5) a fare data dall'adozione dei decreti di soppressione del Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano e del Reggimento addestramento volontari «Ferrara» dell'Esercito italiano di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), all'articolo 277, al comma 1, alla lettera e) dopo le parole: «Scuola di fanteria» sono aggiunte le seguenti: «e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari»; 6) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all'articolo 2, comma l, lettera f), all'articolo 278, al comma 1, la lettera c) e' soppressa.

Note all'art. 3: Per il testo dell'art. 11, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 si veda nelle note alle premesse. Per il testo degli articoli 104 e 116 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 si veda nelle note alle premesse. Per il testo degli articoli 156 e 278 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'art. 277, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e' il seguente: «Art. 277. Enti e istituti di istruzione dell'Esercito italiano - 1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attivita' di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Esercito e per le attivita' di studio e ricerca cartografica sono i seguenti: a) Istituto geografico militare; b) Scuola lingue estere dell'Esercito italiano; c) Raggruppamento unita' addestrative; d) Reggimenti e battaglioni di addestramento dei volontari; e) Scuola di fanteria; f) Scuola di cavalleria; g) Scuola di artiglieria; h) Scuola del genio; i) Scuola delle trasmissioni e informatica; l) Scuola dell'arma dei trasporti e dei materiali; m) Scuola di amministrazione e commissariato; n) Scuola militare di sanita' e veterinaria; o) Centro addestramento e sperimentazione artiglieria contraerei; p) Centro addestramento alpino; q) Centro addestramento di paracadutismo; r) Centro addestramento aviazione dell'Esercito italiano; s) Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano; t) Centro militare di equitazione.».