Decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 7 Art. 13
Titolo II RECLUTAMENTO E FORMAZIONE
Collaborazione con le universita' e altri istituti di formazione
1. Le Scuole di cui all'articolo 1, anche per l'erogazione della formazione inserita nel Programma triennale, possono definire forme di collaborazione con le universita' italiane e straniere e con altri istituti di formazione.
2. Le modalita' e l'estensione di tale coinvolgimento sono definite nell'ambito di rapporti convenzionali e contrattuali sulla base di linee di indirizzo formulate dal Comitato di cui all'articolo 2, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. La scelta delle universita' e degli istituti di formazione avviene nel rispetto della legislazione vigente in materia, secondo principi di trasparenza e competenza specialistica.