Decreto del presidente della repubblica 28 marzo 2013, n. 80 Art. 3Invalsi
1. Ferme restando le attribuzioni previste dall' articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 , dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 , dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176 , nonche' le competenze gia' previste da altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Invalsi, nell'ambito dell'S.N.V., in particolare:
a) assicura il coordinamento funzionale dell'S.N.V.;
b) propone i protocolli di valutazione e il programma delle visite alle istituzioni scolastiche da parte dei nuclei di valutazione esterna, di cui all'articolo 6;
c) definisce gli indicatori di efficienza e di efficacia in base ai quali l'S.N.V. individua le istituzioni scolastiche che necessitano di supporto e da sottoporre prioritariamente a valutazione esterna;
d) mette a disposizione delle singole istituzioni scolastiche strumenti relativi al procedimento di valutazione di cui all'articolo 6 per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 6, comma 1;
e) definisce gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ;
f) cura la selezione, la formazione e l'inserimento in un apposito elenco degli esperti dei nuclei per la valutazione esterna di cui all'articolo 6, comma 2, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A tale fine, sulla base dei criteri generali definiti con direttiva del Ministro, l'Invalsi con propria deliberazione stabilisce, entro sessanta giorni dall'emanazione della direttiva stessa, le modalita' di costituzione e gestione di detto elenco; esso cura, altresi', la formazione degli ispettori che partecipano ai citati nuclei;
g) redige le relazioni al Ministro e i rapporti sul sistema scolastico e formativo, di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 , in modo tale da consentire anche una comparazione su base internazionale;
h) partecipa alle indagini internazionali e alle altre iniziative in materia di valutazione, in rappresentanza dell'Italia.
Note all'art. 3: Per il testo dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 , si vedano le note alle premesse. Per il testo del citato decreto legislativo n. 286 del 2004 , si vedano le note alle premesse. Per il testo dell'articolo 1, commi da 612 a 615, della citata legge n. 296 del 2006 , si vedano le note alle premesse. Per il testo dell'articolo 1, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 , si vedano le note alle premesse.