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Decreto del presidente della repubblica 28 marzo 2013, n. 44 · Decreto del presidente della repubblica 28 marzo 2013, n. 44 — Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183. (13G00085)

Decreto del presidente della repubblica 28 marzo 2013, n. 44 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Istituzione del Comitato tecnico sanitario e del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale

1. Sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato: «Comitato tecnico sanitario», le funzioni in atto esercitate dai seguenti organi collegiali e organismi:

a) Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all' articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 ; ((2))

b) Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all' articolo 13, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 ;

c) Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all' articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 , e successive modificazioni, e all' articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108 ;

d) Comitato di valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di eta' inferiore a quaranta anni, di cui all' articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ;

e) Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicita' sanitaria, di cui all' articolo 118, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 , e successive modificazioni;

f) Commissione unica sui dispositivi medici, di cui all' articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , e successive modificazioni;

g) Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie, di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206 , e successive modificazioni;

h) Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, di cui all' articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 , e successive modificazioni;

i) Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, come previsto dall'articolo 15-quattuordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, ai sensi dell' articolo 1, comma 13, della legge 3 agosto 2007, n. 120 ;

l) Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135 ;

m) Consulta del volontariato per la lotta contro l'AIDS, di cui all' articolo 1, comma 809, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ;

n) Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ;

o) Commissione nazionale per lo studio delle tematiche connesse all'attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38 , recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, di cui all' articolo 9, commi 1 e 2, legge 15 marzo 2010, n. 38 .

2. Sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato: «Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale», le funzioni in atto esercitate dai seguenti organi collegiali e organismi:

a) Commissione unica per la dietetica e la nutrizione di cui all' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86 ;

b) Commissione consultiva per i fitosanitari, di cui all' articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 , e successive modificazioni, e all' articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 , e successive modificazioni;

c) Commissione consultiva del farmaco veterinario, di cui all' articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 ;

d) Nucleo nazionale di farmacosorveglianza sui medicinali veterinari, di cui all' articolo 88 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 ;

e) Commissione tecnica mangimi, di cui all' articolo 9, comma 1, della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , e successive modificazioni;

f) Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, di cui all' articolo 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623 .

----------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 565, lettera a)) che "A decorrere dalla costituzione della Commissione di cui al comma 556 [...] all'articolo 2, comma 1, la lettera a) e' abrogata".