Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 Art. 14Esecuzione anticipata del contratto
Titolo III CONTRATTI RELATIVI A FORNITURE E SERVIZI Capo I Disposizioni particolari in materia di esecuzione contrattuale e verifica di conformita' Sezione I Disposizioni particolari in materia di esecuzione
1. Il responsabile del procedimento puo' autorizzare, con provvedimento motivato, l'esecuzione anticipata dell'intera prestazione contrattuale dopo l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, anche prima della stipula del contratto stesso:
a) se il contratto ha per oggetto forniture di beni o servizi indicati all'articolo 2 che debbono essere immediatamente consegnati o eseguiti, in ragione della loro stessa natura ovvero del luogo in cui le prestazioni devono essere rese;
b) nei casi di comprovata urgenza.
2. Nelle ipotesi di esecuzione anticipata di cui al comma 1, il responsabile del procedimento, in caso di successiva mancata stipula del contratto, tiene conto di quanto gia' eventualmente predisposto o fornito ai fini del rimborso delle spese ai relativi esecutori o fornitori.