Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. Art. 98Termine iniziale per l'esecuzione del contratto
Capo II ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Salvo diversa previsione contrattuale, il termine per l'esecuzione del contratto decorre dal giorno successivo alla ricezione, da parte dell'affidatario, della comunicazione dell'intervenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo o, ove non prevista la registrazione, dell'avvenuta approvazione del contratto.