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Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. · Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. 236 — Regolamento recante disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (13G00004)

Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. Art. 93Acquisizioni di beni e servizi esclusi dalla disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici

Titolo IV CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E SERVIZI Capo I Programmazione e Organi del procedimento

In KraftAmtlicher Text

1. Nella predisposizione del programma di cui all'art. 92, d'intesa, ove necessario, con il committente, le richieste di acquisizione di beni e servizi per le quali ricorrano le condizioni per l'applicazione della deroga prevista dall'art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea devono essere corredate da idonea e specifica motivazione che indichi, nel rispetto dei criteri interpretativi fissati dalle istituzioni dell'Unione europea, le ragioni di diretta connessione della fornitura o del servizio alla tutela di interessi essenziali di sicurezza nazionale.

2. La motivazione di cui al comma 1 deve essere fornita, con le stesse modalita', anche per le richieste di acquisizione formulate, in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti e imprevedibili in sede di programmazione, al di fuori delle previsioni del programma annuale.

Note all'art. 93: Si riporta il testo dell'art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (gia' art. 296 del Trattato delle Comunita' europee): "Art. 346. - 1. Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti: a) nessuno Stato membro e' tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza; b) ogni Stato membro puo' adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' apportare modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).".