Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. Art. 87Opere speciali per la difesa ambientale (art. 43, d.P.R. n. 170 del 2005
Capo XII INTERVENTI REALIZZATI FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE
1. Per la realizzazione di interventi di difesa e di ripristino ambientale, conseguenti al degrado provocato da interventi fuori del territorio nazionale, si applicano le norme del presente Capo.
2. Nel caso di partecipazione a programmi di difesa e di ripristino ambientale conseguenti ad accordi internazionali, si applicano le norme del presente regolamento, ove non in contrasto con la normativa internazionale.