Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. Art. 76Documenti da consegnare al collaudatore (art. 250, d.P.R. n. 170 del 2005
Sezione III Collaudo dei lavori in economia eseguiti mediante manodopera militare
1. Per il collaudo dei lavori sono forniti all'organo di collaudo il progetto, le eventuali varianti intervenute in corso d'opera nonche', per i lavori in amministrazione diretta, i rendiconti delle spese effettuate per manodopera, materiali e noleggi, completi di fatture quietanziate, e, per i lavori a cottimo fiduciario, la documentazione prevista per i lavori a ditta.