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Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. · Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. 236 — Regolamento recante disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (13G00004)

Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. Art. 52

Capo X COLLAUDO DEI LAVORI

In KraftAmtlicher Text

Discordanza fra la contabilita' e l'esecuzione ( art. 233, d.P.R. n. 170 del 2005 )

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 226 del regolamento generale, in caso di gravi discordanze l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce all'autorita' che gli ha conferito l'incarico e al responsabile del procedimento per l'esecuzione, formulando le sue proposte.

Note all'art. 52: Si riporta il testo dell'art. 226 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 : "Art. 226. (Discordanza fra la contabilita' e l'esecuzione) - 1. In caso di discordanza fra la contabilita' e lo stato di fatto, le verifiche sono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale. 2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.".