Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. Art. 52
Capo X COLLAUDO DEI LAVORI
Discordanza fra la contabilita' e l'esecuzione ( art. 233, d.P.R. n. 170 del 2005 )
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 226 del regolamento generale, in caso di gravi discordanze l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce all'autorita' che gli ha conferito l'incarico e al responsabile del procedimento per l'esecuzione, formulando le sue proposte.
Note all'art. 52: Si riporta il testo dell'art. 226 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 : "Art. 226. (Discordanza fra la contabilita' e l'esecuzione) - 1. In caso di discordanza fra la contabilita' e lo stato di fatto, le verifiche sono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale. 2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.".
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. Art. 226
- Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. Art. 233