Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. Art. 48Funzionari che possono assumere incarichi di collaudo (art. 224, d.P.R. n. 170 del 2005
Capo X COLLAUDO DEI LAVORI
1. I collaudatori sono ufficiali del Genio in servizio o in ausiliaria o della riserva, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 812 , con anzianita' di grado superiore a quella del direttore dei lavori, nonche' funzionari civili di livello superiore a quello del direttore dei lavori in possesso dei requisiti di cui all'art. 216 del regolamento generale.
2. I collaudatori sono iscritti in apposito albo del Ministero della difesa.
Note all' art. 48: La legge 6 giugno 1965, n. 812 (Indennita' agli ufficiali generali e ai colonnelli dell'ausiliaria e della riserva incaricati del collaudo di lavori del Genio militare e del Genio aeronautico), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 1965, n. 180. Per il testo dell'art. 216 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 , v. nelle note all'art. 47.
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. Art. 216
- Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. Art. 47