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Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. · Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. 236 — Regolamento recante disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (13G00004)

Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. Art. 48Funzionari che possono assumere incarichi di collaudo (art. 224, d.P.R. n. 170 del 2005

Capo X COLLAUDO DEI LAVORI

In KraftAmtlicher Text

1. I collaudatori sono ufficiali del Genio in servizio o in ausiliaria o della riserva, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 812 , con anzianita' di grado superiore a quella del direttore dei lavori, nonche' funzionari civili di livello superiore a quello del direttore dei lavori in possesso dei requisiti di cui all'art. 216 del regolamento generale.

2. I collaudatori sono iscritti in apposito albo del Ministero della difesa.

Note all' art. 48: La legge 6 giugno 1965, n. 812 (Indennita' agli ufficiali generali e ai colonnelli dell'ausiliaria e della riserva incaricati del collaudo di lavori del Genio militare e del Genio aeronautico), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 1965, n. 180. Per il testo dell'art. 216 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 , v. nelle note all'art. 47.