Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. Art. 113
Sezione III Procedimento di verifica di conformita'
Esecuzione delle prove di verifica di conformita'
1. Le prove di verifica di conformita', alle quali debbono essere sottoposti i materiali prima della loro accettazione, vengono eseguite nei modi stabiliti dagli allegati tecnici dei singoli contratti, con ogni mezzo e con le piu' ampie facolta', dall'organo di verifica.
2. L'organo di verifica valuta la rispondenza o meno dei materiali alle caratteristiche prescritte e ne propone l'accettazione, oppure il rifiuto.