Decreto del presidente della repubblica 18 ottobre 2012, n. Art. 4
Autorita' competente per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica
1. L'Agenzia per l'Italia Digitale, e' autorita' competente per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento.
2. L'Agenzia per l'Italia Digitale, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, individua con propria deliberazione, la documentazione da depositare e le modalita' per presentare domanda per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica di cui al comma 1.
3. L'Agenzia per l'Italia Digitale provvede a dare tempestiva e adeguata pubblicita' alla deliberazione di cui al comma 2.