Decreto del presidente della repubblica 18 ottobre 2012, n. Art. 2
Presentazione delle dichiarazioni di sostegno all'autorita' per la verifica
1. Le dichiarazioni di sostegno dei firmatari soggette alla verifica dell'Italia devono essere presentate all'autorita' individuata dall'articolo 1 unitamente al modulo di cui all'allegato V del regolamento.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 NOVEMBRE 2013, N. 152)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 NOVEMBRE 2013, N. 152)) .
((
4. La presentazione di cui al comma 1 e' effettuata mediante consegna o spedizione su supporto cartaceo o informatico, ovvero invio in modalita' telematica.
))
5. Alle operazioni di individuazione del campione da sottoporre a verifica, secondo le specifiche tecniche di cui al paragrafo 2 dell'allegato A, puo' assistere un rappresentante degli organizzatori indicato al momento della ((presentazione)) .
6. Il Ministero dell'interno puo' richiedere all'Istituto nazionale di statistica di intervenire con suoi rappresentanti alle operazioni di cui al comma 5.