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Decreto del presidente della repubblica 28 settembre 2012, n · Decreto del presidente della repubblica 28 settembre 2012, n. 198 — Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di variazione dell'intestatario della carta di circolazione, intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di targhe dei rimorchi. (12G0219)

Decreto del presidente della repubblica 28 settembre 2012, n Art. 3Modifiche all'articolo 258 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 258, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b): 1) dopo la parola: «autoveicoli», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e loro rimorchi»; 2) al numero 1), dopo la parola: «veicoli» sono inserite le seguenti: «e loro rimorchi»; 3) al numero 2), dopo la parola: «autoveicoli» sono inserite le seguenti: «e loro rimorchi»;

b) alla lettera c), le parole: «veicoli trainati da autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «carrelli appendice»;

c) alla lettera d), le parole: «dei rimorchi degli autoveicoli,» e le parole: «III. 4/d,» e: «III. 4/t,» sono soppresse; dopo le parole: «targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici» sono inserite le seguenti: «per carrelli appendice».

Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 258 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 , come modificato dal presente regolamento: «Art. 258 (Art. 100 Cod. Str.) (Collocazione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, e di riconoscimento). - 1. Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione ripetitrici, e di riconoscimento devono presentare una superficie piana o approssimativamente piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono destinati. Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1999, le dimensioni e la collocazione dei diversi tipi di targhe sono le seguenti: a) targhe di immatricolazione anteriori degli autoveicoli: 360×110 mm, collocate sul lato anteriore dei veicoli (fig. III.4/a); b) targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli e loro rimorchi: 1) formato A: 520×110 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli e loro rimorchi (fig. III.4/b); 2) formato B: 297×214 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione e' destinato esclusivamente agli autoveicoli e loro rimorchi il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/c); c) targhe ripetitrici per carrelli appendice: 1) formato A: 486×109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/l); 2) formato B: 336×202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione e' destinato esclusivamente ai veicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/m); d) targhe di immatricolazione dei rimorchi agricoli, delle macchine operatrici trainate; targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici per carrelli appendice: 340×109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (figg. III.4/h, III.4/i, III.4/o, III.4/s, III.4/u); e) targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi, delle macchine operatrici semoventi; targhe ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle macchine operatrici semoventi; targhe EE per motoveicoli: 165×165 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (figg. III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q, III.4/r, III.4/v); e-bis) targhe di immatricolazioni dei motoveicoli: 177 mm×177 mm collocate sul lato posteriore dei motoveicoli (figura III.4/e).».