Decreto del presidente della repubblica 7 agosto 2012, n. 13 Art. 9Domicilio professionale
Capo II Disposizioni concernenti gli avvocati
1. L'avvocato deve avere un domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'ordine presso cui e' iscritto, salva la facolta' di avere ulteriori sedi di attivita' in altri luoghi del territorio nazionale.