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Decreto del presidente della repubblica 5 aprile 2012, n. 98 · Decreto del presidente della repubblica 5 aprile 2012, n. 98 — Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 concernente disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione. (12G0118)

Decreto del presidente della repubblica 5 aprile 2012, n. 98 Art. 3Efficienza energetica ed energie rinnovabili

In KraftAmtlicher Text

1. Dopo l' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 , e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Categorie di alloggi ammissibili per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili). - 1. Ai sensi del paragrafo 1-bis dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006, come modificato dal regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, le spese per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili sono ammissibili con riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica gia' esistenti ed ancora di proprieta' pubblica, come definiti dall' articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 , nonche' agli immobili pubblici adibiti sia ad uso residenziale sia ad uso diverso da quello residenziale. 2. Fatto salvo quanto stabilito nel comma 1, le spese per l'edilizia abitativa sono ammissibili nel rispetto delle prescrizioni contenute nei paragrafi 2 e 2-bis dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006, come modificato, da ultimo, dal regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.».

Note all'art. 3: - Il testo dell' art. 7, paragrafo 1-bis, 2 e 2-bis del Regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, cosi' come modificato dal regolamento CE 397/2009 e dal regolamento UE 437/2010 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210, e' riportato nelle premesse. - Si riporta il testo dell' art. 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306: «1. 1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52 , a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonche' con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60 , e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonche' dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.».