Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. Art. 93Formazione degli allievi
Capo V Attivita' di formazione interna
1. Le attivita' di formazione iniziale degli allievi finalizzate all'immissione nei ruoli di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , sono svolte presso la Scuola di formazione di base, la Scuola di formazione operativa, l'Istituto superiore antincendi, nonche' presso i poli didattici, le altre strutture del Corpo nazionale o, in casi di particolari esigenze, presso altre sedi didattiche individuate dal Dipartimento.
2. Durante lo svolgimento dei corsi l'allievo:
a) e' tenuto all'osservanza delle norme del presente regolamento compatibili con il proprio status di allievo e dei regolamenti emanati dalla competente struttura del Dipartimento;
b) segue i programmi formativi adottati secondo le direttive del dirigente responsabile e del direttore del corso;
c) indossa l'uniforme e tutti gli equipaggiamenti previsti, di cui cura la custodia ed il mantenimento in perfetto ordine ed efficienza negli spazi affidati;
d) partecipa alle attivita' formative e alle prove pratiche con impegno e disciplina;
e) qualora eccezionalmente impiegato in servizi di istituto si attiene alle disposizioni ed ai compiti affidati dal responsabile operativo in loco.
Note all'art. 93: Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 217 2005, si veda nella nota al titolo.