Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. Art. 82Servizi di polizia giudiziaria
Capo III Altri servizi tecnici ed operativi
1. I servizi di polizia giudiziaria vengono espletati dal personale del Corpo nazionale avente la qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria, secondo l'ordinamento vigente.
2. Nell'espletamento dell'attivita' di polizia giudiziaria e' obbligatorio l'uso dell'uniforme di servizio, salvo casi particolari appositamente autorizzati dal comandante provinciale.
3. Il personale tenuto a svolgere attivita' di polizia giudiziaria o chiamato a comparire davanti alla autorita' giudiziaria per fatti inerenti l'attivita' istituzionale prestata, e' considerato in servizio a tutti gli effetti, anche se al di fuori dell'orario di lavoro, con diritto al rimborso delle spese sostenute, in conformita' a quanto previsto dal procedimento negoziale.