Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. Art. 69Attivita' delle componenti specialistiche e specializzate
Sezione III Dispositivo di soccorso
1. Il dispositivo di soccorso comprende, secondo quanto indicato all'articolo 62, le componenti specialistiche, le quali osservano le specifiche disposizioni inerenti le attivita', le modalita' di impiego ed il coordinamento emanate dal Dipartimento.
2. Nel dispositivo di soccorso sono altresi' comprese le componenti specializzate, le quali, fermo restando il loro impiego negli ordinari servizi di istituto, osservano le specifiche disposizioni inerenti le attivita', le modalita' di impiego ed il coordinamento emanate dal Dipartimento.