Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. Art. 48Libretto individuale di specialita'
Titolo VIII SPECIALITA' E ABILITAZIONI Capo I Specialita'
1. Il Dipartimento, per ciascuna delle specialita' del Corpo nazionale, cura il rilascio e l'aggiornamento dei libretti individuali di specialita', nonche' la gestione dei dati in essi contenuti.
2. I libretti individuali di specialita' contengono, oltre ai dati anagrafici e di servizio del personale, tutte le informazioni relative all'aggiornamento professionale, agli accertamenti psicofisici ed attitudinali ed alla validita' dei brevetti posseduti.