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Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. · Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 — Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (12G0084)

Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. Art. 45Attivita' specialistiche

Titolo VIII SPECIALITA' E ABILITAZIONI Capo I Specialita'

In KraftAmtlicher Text

1. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 1 dell'articolo 159 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , costituiscono specialita' del Corpo nazionale, in relazione al particolare impiego del personale specificamente preparato, le attivita' di soccorso tecnico specialistico espletate da:

a) elicotteristi e piloti d'aereo;

b) sommozzatori;

c) nautici;

d) radioriparatori.

2. Al personale di cui al comma 1, in possesso di brevetto o certificazione rilasciata dal Dipartimento a seguito del superamento di corso di formazione specialistica, e' rilasciato il libretto individuale di specialita'.

3. L'esercizio delle funzioni specialistiche determina il riconoscimento di specifiche indennita' sulla base di quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali.

4. Il personale specialista e' assegnato dal Dipartimento, per il tramite del competente comando provinciale, ai nuclei specialistici relativi alla specialita' posseduta.

Note all'art. 45: Si riporta l'articolo 159, comma 1, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 : «Art. 159 (Disposizioni transitorie e di inquadramento del personale appartenente ai profili professionali del settore aeronavigante). - 1. In attesa del riordino complessivo dell'ordinamento del personale che espleta peculiari attivita', per il cui esercizio e' richiesto il possesso di specifiche professionalita' e specializzazioni, da attuare in sede di emanazione dei decreti legislativi integrativi previsti dall' articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252 , il personale appartenente ai profili professionali del settore aeronavigante e' inquadrato come segue: a) il personale appartenente ai profili professionali di specialista brevettato e di pilota di elicottero brevettato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra; b) il personale appartenente ai profili professionali di tecnico di elicottero e di pilota di elicottero, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto; c) il personale appartenente ai profili professionali di specialista di elicottero professionale e di pilota di elicottero professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi; d) il personale appartenente al profilo professionale di elicotterista esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi capo; e) il personale appartenente al profilo professionale di elicotterista controllore capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 31 e l'assunzione della denominazione aggiuntiva di «esperto»; f) il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore aeronavigante, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore-vicedirigente.».