Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. Art. 34Assistenza sanitaria
Titolo V ASSISTENZA
1. In relazione all'espletamento di specifiche attivita' e nei settori in cui vi sia una particolare necessita', il Dipartimento puo' avvalersi, accanto ai propri funzionari medici dipendenti, di:
a) medici liberi professionisti estranei all'Amministrazione con incarico annuale conferito con decreto del Ministro dell'interno;
b) medici specialisti estranei all'Amministrazione anche mediante la stipula di apposite convenzioni con strutture sanitarie. In tale caso all'Ufficio sanitario del Dipartimento competono la predisposizione della convenzione ed il coordinamento amministrativo-contabile dell'attivita' affidata in convenzione.