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Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. · Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 — Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (12G0084)

Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. Art. 32Congedo ordinario

Capo IV Assenze dal servizio

In KraftAmtlicher Text

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni contrattuali in materia di congedo ordinario, alla relativa autorizzazione provvedono:

a) il Capo del Dipartimento per i dirigenti generali previo nulla osta del Capo del Corpo nazionale;

b) il Capo del Dipartimento per i dirigenti in servizio negli uffici della propria diretta collaborazione; il Capo del Corpo nazionale nell'ufficio di propria diretta collaborazione; il direttore centrale e il direttore regionale per i dirigenti responsabili di strutture negli ambiti di rispettiva competenza, dandone contestuale comunicazione al Capo del Dipartimento e al Capo del Corpo nazionale;

c) il dirigente dell'ufficio, o suo delegato, per il restante personale.

2. I dirigenti richiedenti il congedo ordinario sono tenuti a comunicare preventivamente, e in caso di variazioni tempestivamente, il proprio recapito, anche telefonico, al dirigente competente alla concessione.