Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. Art. 23Ordini del giorno
Capo II Disposizioni sui servizi
1. Gli ordini del giorno sono gli atti mediante i quali il Comandante provinciale o il dirigente dell'ufficio porta a conoscenza di tutto il personale dipendente provvedimenti e disposizioni di interesse generale.
2. Gli ordini del giorno sono ordinati in apposita raccolta e disponibili alla libera consultazione del personale.
3. Gli ordini del giorno vengono esposti nell'apposito albo e tutto il personale ha l'obbligo di prenderne visione all'inizio dell'orario di lavoro.