Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. Art. 17Impiego nei servizi
Titolo IV NORME SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Capo I Norme generali
1. Il personale del Corpo nazionale, salvo casi di necessita' ed emergenza, deve essere impiegato, anche tenendo conto della specializzazione professionale posseduta o acquisita in servizio, in relazione alle funzioni del ruolo di appartenenza ed alla qualifica posseduta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 47.