Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 8Disposizioni di coordinamento e transitorie
1. Al libro nono del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma l dell'articolo 1116 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo Corpo continuano ad applicarsi le previsioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 agosto 1998, n. 325 , e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 13 marzo 2002; trovano altresi' applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal libro primo, titolo IV, capo I, del presente regolamento.»;
b) all'articolo 1120, il comma l e' sostituito dal seguente: «1. Ai sensi dell'articolo 2193 del codice e nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale ivi previsto, si intendono destinate alla difesa militare le aree portuali gia' in consegna al Ministero della difesa alla data di entrata in vigore del codice, incluse nell'ambito dei seguenti porti: a) Ancona ( r.d. 30 luglio 1888, n. 5629 ); b) Brindisi ( r.d. 18 aprile 1915, n. 662 ); c) Carloforte ( r.d. n. 5629 del 1888 ); d) Gaeta ( r.d. 7 agosto 1887, n. 5053 ); e) La Spezia ( r.d. n. 5629 del 1888 ); f) Livorno ( r.d. n. 5053 del 1887 ); g) Napoli ( r.d. n. 5629 del 1888 ); h) Olbia ( r.d. 25 giugno 1899, n. 310 ); i) Oristano ( r.d. n. 5629 del 1888 ); l) Otranto ( r.d. 9 maggio 1907, n. 331 ); m) Porto Torres ( L. 12 luglio 1906, n. 430 ); n) Ravenna ( r.d. 25 novembre 1919, n. 2632 ); o) S. Benedetto del Tronto ( r.d. 10 gennaio 1907, n. 71 ); p) Taranto ( r.d. n. 5629 del 1888 ); q) Venezia ( r.d. n. 5629 del 1888 ); r) Augusta ( r.d. n. 5629 del 1888 ); s) La Maddalena ( r.d. n. 5629 del 1988 ); t) Santo Stefano ( r.d. 5629 del 1888 ); u) Cagliari (art. 159).»;
c) all'articolo 1124: 1) al comma 1, le parole: «capo II del titolo VI del libro IV del» sono soppresse; 2) il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. Al personale in congedo a qualsiasi titolo fino al 31 dicembre dell'anno in cui e' stato adottato il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, rispettivamente, le disposizioni: a) del regolamento per le matricole del regio esercito, approvato con decreto del Ministro per la guerra 25 luglio 1941; b) del regolamento per i documenti matricolari e caratteristici del personale militare della Marina militare, approvato con regio decreto 24 agosto 1941, n. 1236 ; c) del regolamento per la tenuta della matricola dei militari dell'Aeronautica militare, approvato con decreto del Ministro in data 15 ottobre 1938.».
Note all'art. 8: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1116 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 1116 (Assistenza morale, benessere e protezione sociale per il personale del Corpo della Guardia di finanza). - 1. Al personale del Corpo della Guardia di finanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 464, commi 4 e 5. Al medesimo Corpo continuano ad applicarsi le previsioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 agosto 1998, n. 325 , e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 13 marzo 2002; trovano altresi' applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal libro primo, titolo IV, capo I del presente regolamento. 2. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 1120 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 1120 (Elenco dei porti militari). - 1. Ai sensi dell'articolo 2193 del codice e nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale ivi previsto, si intendono destinate alla difesa militare le aree portuali gia' in consegna al Ministero della difesa alla data di entrata in vigore del codice, incluse nell'ambito dei seguenti porti: a) - q) (Omissis); r) Augusta ( r.d. n. 5629 del 1888 ); s) La Maddalena ( r.d. n. 5629 del 1988 ); t) Santo Stefano ( r.d. 5629 del 1888 ); u) Cagliari (art. 159). - Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 1124 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 1124 (Ambito di applicazione delle norme sul servizio matricolare). - 1. Le norme sul servizio matricolare delle Forze armate di cui al regolamento si applicano dall'adozione del decreto del Ministro della difesa di cui all' articolo 687, comma 3. 2. (Omissis). 3. Al personale in congedo a qualsiasi titolo fino al 31 dicembre dell'anno in cui e' stato adottato il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, rispettivamente, le disposizioni: a) del regolamento per le matricole del regio esercito, approvato con decreto del Ministro per la guerra 25 luglio 1941; b) del regolamento per i documenti matricolari e caratteristici del personale militare della Marina militare, approvato con regio decreto 24 agosto 1941, n. 1236 ; c) del regolamento per la tenuta della matricola dei militari dell'Aeronautica militare, approvato con decreto del Ministro in data 15 ottobre 1938. 4. - 5. (Omissis).».
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 1116
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 1120
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 1124
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 159