Decreto del presidente della repubblica 15 dicembre 2011, n. Art. 2Flussi informativi
1. I flussi di scambio di dati, documenti e informazioni con il Ministero della giustizia e l'Autorita' giudiziaria avvengono attraverso:
a) il sistema informativo delle misure di prevenzione;
b) l'Albo nazionale degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 ;
c) il sistema informativo del processo penale, limitatamente alla fase successiva all'esercizio dell'azione penale, nonche', anteriormente a tale fase, quando sono comunque stati eseguiti provvedimenti cautelari reali;
d) il sistema informativo del processo civile;
e) la banca dati centrale dei beni sequestrati e confiscati di cui all' articolo 49 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , regolata con decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 febbraio 1997, n. 73 .
2. I dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio ai sensi del comma 1, disponibili nel sistema informativo del Ministero della giustizia, sono relativi a:
a) identificazione, consistenza, stima, gravami e criticita' dei beni oggetto di amministrazione giudiziaria;
b) provvedimenti di sequestro, dissequestro e confisca, nonche' tutte le informazioni sullo stato dei relativi procedimenti;
c) Autorita' giudiziaria procedente, generalita' dei soggetti coinvolti;
d) procedimenti di esecuzione o altri procedimenti giudiziali connessi;
e) provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato;
f) nomina, conferma e revoca degli amministratori giudiziari e dei coadiutori.
3. I dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio ai sensi del comma 1, disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia, sono relativi a:
a) aggiornamento della consistenza, della stima, dei gravami e delle criticita' dei beni amministrati dall'Agenzia;
b) nomina, conferma e revoca dei coadiutori e dei tecnici;
c) atti di amministrazione dei beni;
d) atti di destinazione dei beni e vicende successive ad essi.
4. I dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio ai sensi dell'articolo 1 con le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, gli enti territoriali, Equitalia ed Equitalia giustizia, le Agenzie fiscali e con gli altri enti o soggetti pubblici o privati di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 1, ognuno per i dati di propria competenza, sono disciplinati con le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 3.
5. I dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio ai sensi dell'articolo 1 con gli amministratori e i coadiutori nelle fasi di cui all'articolo 110, comma 2, lettere c), limitatamente all'amministrazione dei beni successiva alla conclusione dell'udienza preliminare, d) ed e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , sono tutti quelli attinenti e comunque utili all'espletamento dell'incarico conferito ai medesimi. I flussi si svolgono mediante modalita' tecniche stabilite dal Direttore dell'Agenzia, sentito DigitPA.
Note all' art. 2: - Il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 (Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell' art. 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2010, n. 38. - Per il testo dell'art. 49 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 , si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al citato decreto del Ministro della giustizia n. 73 del 1997 , si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 110, comma 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 : «Art. 110 (L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata). - (Omissis). 2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti: a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonche' delle criticita' relative alla fase di assegnazione e destinazione; b) ausilio dell'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; c) ausilio dell'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell' art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , e successive modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all' art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale , e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare; d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi dell' art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all' art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ; f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta. (Omissis).».
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 15 dicembre 2011, n. Art. 110
- Decreto del presidente della repubblica 15 dicembre 2011, n. Art. 12
- Decreto del presidente della repubblica 15 dicembre 2011, n. Art. 49
- Decreto del presidente della repubblica 15 dicembre 2011, n. Art. 51