Decreto del presidente della repubblica 15 dicembre 2011, n. Art. 3Trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni
1. Per i professori universitari di prima e di seconda fascia di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e' abolito il periodo, rispettivamente, di straordinariato e di conferma. Per i predetti professori e' altresi' abolita la ricostruzione di carriera prevista dall' articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
2. Il trattamento economico dei professori di cui al comma 1 si articola in una progressione triennale per classi secondo le tabelle di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. L'attribuzione della nuova classe stipendiale e' subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della Legge e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' ai professori nominati in ruolo ai sensi dell' articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 , e successive modificazioni, e dell' articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , con procedure avviate successivamente alla data di entrata in vigore della Legge.
5. Nei casi di passaggio di qualifica da ricercatore a professore di prima o di seconda fascia, ovvero da professore di seconda fascia a professore di prima fascia, qualora il trattamento stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza risulti superiore a quello iniziale della nuova qualifica, la differenza e' conservata con assegno ad personam, non rivalutabile, riassorbibile con la successiva progressione economica.
6. Il trattamento economico dei titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della Legge e' corrisposto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 24, secondo la tabella di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Note all'art. 3: Per il testo dell'articolo 103 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 , si veda nelle note all'articolo 2. Per il testo dell'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 230 del 2005 , si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell'articolo 17, comma 125, della citata legge n. 127 del 1997 , si veda nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'articolo 24, commi 3, lettere a) e b), e 8 della citata legge n. 240 del 2010 : "3. I contratti hanno le seguenti tipologie: a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalita', criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse; b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell' articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell' articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398 , ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri." "8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 3, lettera a), e' pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo e' pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.".