Decreto del presidente della repubblica 21 giugno 2011, n. 1 Art. 7Trattamento economico spettante ed oneri finanziari per il periodo di formazione all'estero
1. Anteriormente al conferimento dell'incarico e durante il periodo di formazione all'estero, al dirigente sono corrisposti il trattamento economico tabellare e la retribuzione di posizione parte fissa previsti per i dirigenti di prima fascia, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo la normativa vigente.
2. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi estere sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Ai sensi dell' articolo 32 del decreto legislativo n. 165 del 2001 , nel caso di accordi di reciprocita', il trattamento economico di cui al comma 1 puo' essere posto direttamente a carico dell'amministrazione di destinazione, in tutto o in parte, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 32 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 , si veda la nota all'art. 4.
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 21 giugno 2011, n. 1 Art. 32
- Decreto del presidente della repubblica 21 giugno 2011, n. 1 Art. 4