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Decreto del presidente della repubblica 15 dicembre 2010, n. · Decreto del presidente della repubblica 15 dicembre 2010, n. 270 — Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. (11G0038)

Decreto del presidente della repubblica 15 dicembre 2010, n. Art. 2Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

In KraftAmtlicher Text

1. Gli articoli 117 , 118 , 119 e 121 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , sono abrogati; le relative soppressioni intervengono a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

2. In conseguenza delle abrogazioni di cui al comma 1, le competenze, le strutture organizzative e il personale dirigenziale e non dirigenziale delle direzioni generali soppresse, cosi' come rideterminati in riduzione dall'articolo 1, sono ridistribuiti con il decreto del Ministro della difesa di cui all' articolo 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , nell'ambito del Segretariato generale della difesa e delle direzioni generali, nonche', per le competenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), in materia di sanita' militare, nell'ambito delle strutture organizzative dipendenti dal Capo di stato maggiore della difesa.

Note all'art. 2: - Gli articoli 117, 118, 119 e 121, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , abrogati dal presente regolamento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 dell'art. 2, recavano, rispettivamente: «Direzione generale degli armamenti terrestri», «Direzione generale degli armamenti navali», «Direzione generale degli armamenti aeronautici», «Direzione generale della sanita' militare». - Per il testo dell' art. 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , si vedano le note all'art. 1.