Decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2010, n. Art. 4Entrate
1. La Fondazione si finanzia con entrate proprie, senza oneri per la finanza pubblica.
2. Lo statuto non puo' prevedere la possibilita' di ricevere eventuali contributi o finanziamenti da parte dello Stato o altri enti pubblici.
3. La titolarita' degli organi della Fondazione e' onorifica.