Decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2010, n. Art. 6Il Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sulla legittimita' e sulla regolarita' contabile della gestione del Fondo. E' costituito da due revisori designati dal Ministero dell'interno, e da un revisore designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. I revisori provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano il bilancio di previsione ed il rendiconto redigendo apposite relazioni e procedono, con frequenza almeno trimestrale, alle verifiche di cassa.
3. I componenti del Collegio dei revisori svolgono l'incarico a titolo gratuito.