Decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2010, n. Art. 9Fonti di finanziamento
1. Al conseguimento dei fini istituzionali lo IAO provvede, ai sensi dell'articolo 12 della legge:
a) con il contributo dello Stato, da determinare annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri;
b) con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonche' di organizzazioni nazionali e internazionali;
c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio;
d) con i proventi derivanti dalle attivita' di promozione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, nonche' dalla diffusione delle proprie pubblicazioni;
e) mediante la costituzione e la partecipazione a societa' miste con soggetti pubblici e privati, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria. ((1))
------------ AGGIORNAMENTO (1) - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera i)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] i) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 243 ". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2010, n. Art. 31