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Decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2010, n. · Decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2010, n. 243 — Regolamento recante il riordino dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (11G0005)

Decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2010, n. Art. 2Compiti

In KraftAmtlicher Text

1. Lo IAO svolge i compiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge.

2. Lo IAO in particolare:

a) svolge attivita' di consulenza, assistenza e supporto operativo del Ministero nel campo tecnico, scientifico e dello sviluppo economico agrario per esigenze connesse ad interventi di cooperazione e di aiuto allo sviluppo in ambito internazionale;

b) effettua studi, progettazione, consulenza, assistenza tecnica, implementazione, monitoraggio e valutazione nei settori dello sviluppo rurale, della sicurezza alimentare, della gestione delle risorse naturali e degli aiuti allo sviluppo sostenibile per interventi di cooperazione internazionale;

c) assicura al Ministero degli affari esteri consulenza e assistenza nel campo dell'agricoltura oltre che l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo nei settori agro-zootecnico, forestale e agro-industriale ai sensi di quanto previsto dall' articolo 10 comma 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , per gli interventi previsti alle lettere a), c), d), e), i) dell'articolo 2, comma 3 della medesima legge;

d) programma attivita' di formazione, aggiornamento e specializzazione in ambito accademico nei settori di competenza e nel rispetto delle normative vigenti in materia di ordinamento degli studi universitari, provvedendo anche alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio archivistico, storico e scientifico mediante ogni opportuna attivita' di promozione, ivi inclusa quella editoriale.

3. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 2, lo IAO collabora, anche su incarico del Ministero, con altri enti, istituzioni, organizzazioni italiane ed estere, nonche' con gli organismi internazionali multilaterali del settore. ((1))

------------ AGGIORNAMENTO (1) - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera i)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] i) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 243 ". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.